Precisazioni dell’Ordinario diocesano in vista delle festività natalizie

Aggiornamento al 19 dicembre 2020

L’articolo 1 del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recita:

«Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni  28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano  le  misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Tenendo conto di questo testo e del combinato disposto dell’art. 3 c. 5 DPCM 3 dicembre 2020 e dall’art. 1 lettera p e q comma 10 del DPCM 3 dicembre 2020, dopo aver sentito il parere favorevole del Prefetto di Padova, possiamo dare le seguenti indicazioni:

  1. i presbiteri e i diaconi, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti legati al loro ministero, anche tra Comuni diversi, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «comprovate esigenze lavorative».
  2. Quanti desiderano partecipare alle celebrazioni, se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia negli spostamenti, anche tra Comuni diversi e limitrofi, potranno esibire l’autocertificazione in cui dichiarano nella causale «altri motivi ammessi dalle vigenti normative».
  3. Gli organisti, i coristi e coloro che svolgono un servizio liturgico, retribuiti o volontari, possono raggiungere il luogo in cui prestano servizio anche se diverso dal proprio Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se sottoposti a controllo da parte delle Forze di polizia, potranno esibire l’autocertificazione in cui si dichiara nella causale «comprovate esigenze lavorative».[1]
  4. Oltre alle indicazioni diocesane del 12 dicembre scorso, restano vincolanti tutte le già note indicazioni in fatto di assembramento e attenzioni sanitarie. Si ricorda particolarmente ai presbiteri, per il rispetto dovuto ai fedeli, la necessaria ed esemplare ottemperanza delle misure sanitarie di loro competenza nel corso delle celebrazioni.
[1] «Sebbene il servizio liturgico non sia direttamente assimilabile a un rapporto di impiego, tale giustificazione è ritenuta valida e non saranno applicate sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di contenimento Covid-19». Lettera del Ministero dell’Interno al Segretario Generale della CEI del 27 marzo 2020. 

 

MODULI

Autocertificazione celebranti Autocertificazione fedeli

 

condividi su