Rito del matrimonio: la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice civile da usarsi durante la celebrazione del Matrimonio concordatario

Il 7 febbraio 2014 è entrata in vigore la nuova formulazione dell’art. 147 del Codice civile – disposta dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2014 – il quale è uno degli articoli che devono essere letti durante la celebrazione del Matrimonio concordatario, prima della conclusione del rito liturgico (cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale sul Matrimonio canonico, 5 novembre 1990, n. 25; RITO DEL MATRIMONIO, n. 91 e passim).
La nuova formulazione dell’art. 147 del codice civile è la seguente:

«Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis».

L’art. 315-bis del codice civile (Diritti e doveri del figlio) così dispone:

«Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa
».

Nell’attesa dell’aggiornamento da parte dell’Ufficio Liturgico Nazionale del nuovo cartoncino plastificato da inserire nel Rituale, i Parroci, gli altri presbiteri e i diaconi procurino di usare, durante la celebrazione del Matrimonio, tale nuova formulazione dell’articolo 147.


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